Circolari esplicative per il Bonus Ricerca & Sviluppo

Il comma 35 dell’articolo 1, L. 190/2014 ha ridefinito la disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3, D.L. 145/2013. Secondo la nuova formulazione l’agevolazione è riconosciuta per i periodi d’imposta successivi al 2014, e fino al periodo in corso al 31 dicembre 2019, alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo senza distinzione in merito alla forma giuridica o al regime contabile adottato. Quanto all’ammontare del credito esso è pari al 25% delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, tale misura sale al 50% per le spese relative:

  • all’assunzione di personale qualificato;
  • a contratti di ricerca conclusi con enti di ricerca ed università;
  • ai compensi corrisposti all’amministratore non dipendente dell’impresa.

La misura del credito di imposta massima è pari a 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo per almeno 30.000 euro. Pur con ritardo nei primi mesi del corrente anno sono intervenute sulla novità fiscale sia Confindustria con propria circolare n. 19936 del 29 gennaio 2016, sia l’Agenzia delle entrate con circolare n. 5/E del 16 marzo 2016. In particolare l’Agenzia delle entrate ha ripercorso completamente il dettato normativo illustrando la recente disciplina e chiarendo aspetti non definiti.

 Soggetti interessati

Sono beneficiari del bonus tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal loro fatturato e regime contabile adottato. Quindi sono finanziabili anche le imprese in contabilità semplificata, inoltre la citata circolare ha chiarito che rientrano tra i beneficiari del bonus, anche:

  • i consorzi;
  • le reti-soggetto;
  • gli imprenditori agricoli;
  • gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.

Restano invece escluse le società soggette a procedure concorsuali quali fallimento e liquidazione coatta.

Attività di ricerca e sviluppo

Sono considerate attività di ricerca e sviluppo:

  • i lavori sperimentali o teorici finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
  • la ricerca pianificata o le indagini effettuate al fine acquisire nuove conoscenze da utilizzare per nuovi prodotti, processi o servizi o necessarie a permettere un miglioramento di quelli esistenti ovvero per creare componenti di sistemi per la ricerca industriale;
  • l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo di conoscenze e capacità esistenti scientifiche, tecnologiche e commerciali al fine di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati, o migliorati;
  • la produzione e il collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

I costi ammessi (secondo il principio della competenza di cui all’articolo 109, Tuir), se direttamente connessi con l’attività di ricerca e sviluppo, sono i seguenti:

  • spese per il personale dipendente altamente qualificato con esclusione del personale addetto a mansioni amministrative, contabili e commerciali;
  • spese per i collaboratori altamente qualificati a condizione che l’attività venga svolta presso i locali dell’impresa stessa;
  • quote di ammortamento relative agli strumenti e alle attrezzature acquistate, determinate secondo i coefficienti fiscali di cui al D.M. 31 dicembre 1988 e, comunque, in rapporto all’effettivo impiego nelle attività di ricerca e sviluppo. Se il bene è acquistato mediante leasing finanziario le quote capitali dei canoni sono determinate nella misura corrispondente all’importo deducibile ai sensi dell’articolo 102, comma 7, Tuir;
  • spese relative alla ricerca commissionata a università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché a altri soggetti comprese le start up innovative;
  • spese per competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà di vegetali.

Cumulabilità

Sempre nella prassi n. 5/2016 l’Amministrazione ha chiarito che il credito per ricerca e sviluppo come sopra delineato sarà cumulabile con altre agevolazioni, in particolare esso sarà cumulabile con:

  • il bonus relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi previsto dall’articolo 18, D.L. 91/2014,
  • il patent box (i costi ammessi ai fini del credito R&S rileveranno per intero anche ai fini della determinazione del reddito agevolabile per il patent box).

La ratio della cumulabilità con altre agevolazioni è conseguenza del fatto che tale credito non è considerato aiuto di Stato e non è elargito dalla Comunità Europea. La principale novità contenuta nel documento di Confindustria attiene ai rapporti tra il bonus R&S e il super-ammortamento. Secondo Confindustria, non può escludersi che, tra i beni ammessi a fruire di tale beneficio, ci siano anche cespiti impiegati in attività di ricerca e sviluppo. Conseguenza di tale assunto è la compatibilità, in capo al medesimo bene, del bonus ricerca e sviluppo e della maggiore deduzione fiscale dovuta al super-ammortamento.

Automatismo

La circolare stabilisce poi un altro essenziale carattere del credito di imposta in R&S 2015: l’automatismo. Il bonus è concesso, infatti, in via automatica a seguito dell’effettuazione delle spese agevolate senza necessità di preventiva presentazione di istanza telematica. Ne consegue che la documentazione richiesta ai fini della fruizione del bonus è semplicemente la documentazione contabile che riepiloghi i costi sostenuti. La documentazione deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale, oppure da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.

Aspetti fiscali

Il credito in R&S deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento dei costi agevolati (per i costi 2015 Unico 2016), esso non concorre alla formazione della base imponibile Ires, Irpef e Irap dell’impresa, non rileva per il calcolo della quota degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61, Tuir e non rileva per la determinazione della quota di spese deducibile ai sensi dell’articolo 109, comma 5, Tuir. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a scomputo dei versamenti dovuti mediante il modello F24 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi agevolati (quindi già dal 1° gennaio 2016), in particolare a tal fine non rileva:

  1. il limite alla compensazione applicabile ai crediti d’imposta agevolati di 250.000 euro;
  2. il limite del tetto annuo generale di 700.000 euro;
  3. il divieto di compensare crediti erariali in presenza di somme iscritte a ruolo e scadute per un ammontare superiore a 1.500 euro.

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