Reverse Charge – Chiarimenti

Con informativa pubblicata nello scorso mese di aprile abbiamo dato conto delle novità introdotte dal D.Lgs. 24/2016 in materia di reverse charge e consistenti, in particolare, nella introduzione di nuove ipotesi per le quali trova applicazione tale particolare meccanismo di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto. Si tratta, nello specifico, delle cessioni dei seguenti beni:

  • console da gioco, (NC 9504 50 00);
  • tablet PC (NC 8471 30 00);
  • laptop (NC 8471 30 00)

ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Con riferimento al preciso ambito di applicazione della nuova previsione recata dalla lettera c) del comma 6 dell’articolo 17, D.P.R. 633/1972, si attendevano gli opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, che sono giunti di recente con la circolare n. 21/E del 25 maggio scorso. Il citato documento di prassi precisa, dunque, che “l’obbligo del meccanismo dell’inversione contabile alle fattispecie in esame, ai sensi del citato articolo 17, comma 6, lettera c), D.P.R. 633/1972, trovi applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, analogamente a quanto già precisato dalla scrivente con la circolare n. 59/E/ 2010 e la risoluzione n. 36/E/2011”.

Di conseguenza, il meccanismo dell’inversione contabile per le fattispecie in esame non trova applicazione per la fase del commercio al dettaglio la cui attività, è, di regola, caratterizzata da una frequenza tale da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile in ragione della qualità di soggetto passivo del cessionario-cliente. Nel merito, richiamando quanto già affermato con la risoluzione n. 36/E/2011, l’Agenzia precisa che:

  • il riferimento al commercio al dettaglio “deve intendersi finalizzato a individuare i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all’articolo 22, D.P.R. 633/1972”; da ciò ne deriva che “sono escluse dall’obbligo di reverse charge le cessioni dei beni in argomento effettuate da “commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante” …, in quanto, in tali ipotesi, le cessioni dei beni in argomento sono, di regola, effettuate direttamente a cessionari – utilizzatori finali dei beni, ancorché soggetti passivi Iva”;
  • l’esclusione dall’obbligo di reverse chargetorna, altresì, applicabile anche a soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 22, D.P.R. 633/1972 che, tuttavia, effettuano le cessioni dei beni in argomento direttamente a cessionari-utilizzatori finali”, sempreché la cessione non risulti effettuata per la successiva rivendita del prodotto a terzi.

Con riferimento, infine, all’aspetto sanzionatorio riguardante le eventuali violazioni relative all’omessa o errata applicazione del reverse charge nelle descritte fattispecie, l’agenzia precisa che in considerazione dell’incertezza in materia e in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, per le operazioni effettuate a decorrere dal 2 maggio 2016 e fino alla pubblicazione della circolare n. 21/E/2016, non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse.