A partire dal 1/01/2016 il tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284, cod. civ. è stato ridotto dallo 0,5% allo 0,2%. Tale riduzione comporta, altresì, la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Per sistemare i mancati versamenti dei tributi, attraverso il ravvedimento operoso, bisogna corrispondere gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro-rata temporis, ed è quindi pari:
- al 0,5 %, fino al 31 dicembre 2015;
- allo 0,2%, dall’1 gennaio 2016 fino al giorno di versamento compreso.
La riduzione del tasso legale non ha rilevanza nella rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni in quanto i tassi rimangono fissi al 3%. Mentre sono soggette alla riduzione del tasso legale: le sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, la misura degli interessi non computati per iscritto e l’adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette.
( D.M. 11.12.2015, pubblicato sulla G.U. N° 291/2015)