Furono introdotte all’inizio del 2015 alcuni casi di inversione contabile dove il debitore d’imposta è colui che cede il bene o presta il servizio. Quando risulta applicabile il reverse charge la fattura viene emessa senza applicazione dell’Iva e sarà chi riceve il documento a doverla assolvere, integrando il documento, rendendosi debitore del tributo ma potendo al tempo stesso portarlo in detrazione (salvo specifiche limitazioni).
Ad oggi con la circolare 37/E/2015 vengo chiariti alcuni dubbi che erano rimasti irrisolti nelle precedenti circolari e che riguardano:
- Appalti per il frazionamento o accorpamento di edifici: Nella precedente circolare 14/E/2015 l’Agenzia affermò che nel caso di un contratto di appalto complesso occorre distinguere le singole prestazioni e applicare il reverse charge alle prestazioni riconducibili alla lettera a-ter); fa eccezione il caso di appalto per la costruzione di edificio ovvero il restauro, risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettera c) e d), D.P.R. 380/2001), nel qual caso trovano applicazione le regole ordinarie (no reverse charge) per la prestazione complessiva.
- Demolizione e costruzione:non vi è più la necessità di separare le prestazioni per decidere se applicare o meno la reverse charge in quanto si applica l’iva nei modi ordinari.
- Fornitura con posa in opera: Mentre la fornitura con posa in opera è soggetta all’Iva nei modi ordinari, le prestazioni di servizi che ricadono nel campo di applicazione della lettera a-ter) sono soggette a reverse charge, senza necessità di distinguere tra valore del servizio e valore della prestazione.
- Parcheggi: interrati ovvero costruiti sul lastrico solare di un fabbricato.
- Derattizzazione, spurgo e rimozione neve: applicazione dell’iva nei modi ordinari.
- Impianti interni / esterni agli edifici: ogni volta in cui l’impianto sia necessario all’edificio trova applicazione il modello del reverse charge.
- Manutenzione: Già la circolare 14/E/2015 aveva stabilito che dovesse applicarsi l’inversione contabile alle attività di manutenzione e riparazione degli impianti; nella presente circolare viene confermata tale posizione.
- Impianti fotovoltaici: Le attività di installazione di impianti fotovoltaici integrati (i pannelli sostituiscono la copertura) o semi-integrati (i pannelli sono appoggiati alla copertura) sono soggette ad inversione contabile ai sensi della lettera a-ter); allo stesso modo si applica l’inversione contabile quando i pannelli sono posizionati a terra ma sono posti al servizio di un fabbricato.Questo però vale solo se tali impianti sono accatastati congiuntamente al fabbricato stesso; nel caso di accatastamento autonomo, la relativa installazione e manutenzione richiede l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari.
- Impianti antincendio: L’installazione e manutenzione di impianti antincendio è attività soggetta all’inversione contabile.L’installazione e la manutenzione degli estintori è soggetta a reverse charge solo se detti estintori fanno parte di un piano antincendio ai sensi del D.M. 20 dicembre 2012. Al contrario, installazione e manutenzione di estintori che non fanno parte di un impianto complesso, richiedono l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari.L’installazione di porte tagliafuoco richiede l’applicazione dell’inversione contabile.
- Sostituzione di parti di impianto: qualora vengano svolte attività di ammodernamento o riparazione di impianti, queste ricadono nell’ambito di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, a condizione, naturalmente, che i servizi resi siano relativi a edifici.
- Installazione di impianti: Sono assoggettate a reverse charge le installazioni di impianti riconducibili ai codici ateco 2007 43.21, 43.22 e 43.29; questi sono impianti che formano parte integrante degli edifici e a questi risultano serventi.
- Prestazioni rese da terzi: Qualora le prestazioni rese da soggetti terzi, su incarico della società che commercializza i beni, siano servizi di installazione di impianti e completamento di edifici devono essere assoggettate al meccanismo del reverse charge.
- Beni significativi: La disposizione agevolativa in materia di aliquota prevista per i beni significativi (D.M. 29 dicembre 1999), riguardando esclusivamente prestazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali, non trova applicazione nelle ipotesi di reverse charge di cui alla lettera a-ter), in quanto quest’ultima riguarda i soli rapporti tra soggetti passivi d’imposta.
- Diritto di chiamata e manutenzione in abbonamento: L’inversione contabile si applica anche alle somme addebitate a titolo di diritto fisso di chiamata da parte di un tecnico contattato per la verifica di un impianto.
- Allacciamento e attivazione: Il corrispettivo per l’allacciamento di un impianto e per l’attivazione di un’utenza, in quanto facenti parte della fornitura di luce, acqua gas, etc., non si considerano relativi all’impianto: conseguentemente, l’Iva relativa a tali prestazioni deve essere applicata nei modi ordinari.
- Servizi non imponibili: Nel caso di operazioni non imponibili non risulta applicabile il meccanismo dell’inversione contabile, che invece potrà trovare applicazione solo quando l’operazione risulta essere imponibile Iva.
(Agenzie delle entrate, circolare 37/E/2015)